1. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Ferma restando l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 416, commi settimo e ottavo, 575, quando ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 576, primo comma, numero 5-bis), 582, commi terzo e quarto, 585, quarto comma, 588, quarto comma, e 635, secondo comma, numero 5-bis), del codice penale, nonché in ordine agli altri delitti previsti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sempre applicata la misura degli arresti domiciliari, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».